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Legge 02/03/1963 n. 320CONTROVERSIE AGRARIE Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie Art. 1 Sezioni specializzate - Competenze Le Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, attualmente costituite presso i tribunali e le Corti d’Appello, sono soppresse. La competenza alle stesse attribuita dalle norme in vigore è devoluta a Sezioni specializzate dei tribunali e delle Corti, costituite a sensi della presente legge. Art. 2 Composizione delle Sezioni La Sezione è costituita dai magistrati ad essa annualmente attribuiti in base alle norme sull’ordinamento giudiziario, nonché dagli esperti nominati a sensi della presente legge. Ove le esigenze di servizio lo richiedono, possono essere istituite, presso i singoli Uffici giudiziari, più sezioni specializzate. Il collegio giudicante è composto dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonché da due esperti. Art. 3 Nomina degli esperti Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d’Appello. Essi sono prescelti tra gli iscritti negli Albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le Sezioni d’Appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie. A tale effetto è istituito presso ogni Corte d’Appello un Albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni Sezione specializzata. Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età non inferiore agli anni 25, iscrizione negli Albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata. Gli stessi, agli effetti dell’iscrizione nell’Albo, vengono indicati dai capi degli Ispettorati compartimentali dell’agricoltura, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i consigli degli ordini e collegi provinciali competenti. Per la nomina degli esperti da assegnare alla Sezione d’appello è istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di tribunale. Ad ogni Sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti. Art. 4 Durata incarica degli esperti Gli esperti durano in carica due anni; essi possono venir riconfermati. Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa mancare, si provvede alla sua sostituzione, con le stesse norme dettate dall’articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso. Art. 5 Norme di procedura La domanda per la decisione delle controversie richiamate all’art. 1 si propone nei modi previsti dagli artt. 163 e seguenti Cod. Proc. Civ. La trattazione della causa, innanzi le Sezioni specializzate previste dalla presente legge, si svolge secondo le norme dettate dagli artt 429 e seguenti del Codice stesso, in quanto applicabili. Art. 6 (omissis) Art. 7 Tentativo di conciliazione Nell’udienza di prima trattazione deve venire esperito il tentativo di conciliazione; a tale scopo può anche essere disposto il differimento della trattazione stessa. Art. 8-11 (omissis) Legge 15 settembre 1964 n. 756 - Norme in materia di contratti agrari TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità della legge Al fine di conseguire più equi rapporti sociali nell’esercizio dell’agricoltura, attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell’economia agricola del Paese, si applicano ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed ai contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici le disposizioni della . Le disposizioni della presente legge sono inderogabili. Tuttavia sono fatti salvi i rapporti, derivanti da contratti individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino più favorevoli al mezzadro o colono. Sono fatte salve altresì le norme più favorevoli per il mezzadro od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali. Art. 2 Limiti di applicazione della legge Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari ai contratti di soccida con conferimento di pascolo. TITOLO II DELLA MEZZADRIA Art. 3 Divieto di nuovi contratti di mezzadria A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria. I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Agli effetti del primo comma non si considerano nuovi contratti quelli stipulati per estendere il fondo oggetto del contratto al fine di adeguarlo alle esigenze della famiglia colonica e della buona conduzione. Art. 4 Ripartizione dei prodotti nella mezzadria Nei rapporti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la divisione dei prodotti e degli utili del fondo effettuata assegnando al mezzadro una quota non inferiore al 58% . I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l’intervento delle parti, le quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità della quota a ciascuna spettante. Non si dividono in natura tra i contraenti quei prodotti il cui valore non si può determinare prima della vendita in comune o per i quali non si può effettuare la vendita separata senza pregiudizio dell’interesse delle parti. In caso di mancato accordo fra le parti circa la vendita in comune, ciascuna di esse ha facolta di fare propria la proposta dell’altra. Gli usi locali relativi alla vendita o utilizzazione in comune, tranne diversi accordi delle parti, restano salvi soltanto per quei prodotti che si ottengono giornalmente con continuità durante l’anno. Quando i prodotti sono conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione o ad esercizi di vendita i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote. In tal caso il concedente e il mezzadro partecipano a parità di condizioni ai risultati economici delle operazioni di trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti. Se l’azienda provvista di impianti idonei e sufficienti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione del prodotto, il mezzadro che voglia vendere i prodotti di sua spettanza assegnatigli in natura, deve a parità di condizioni (comprese le modalità di pagamento), preferire il concedente. Le parti possono altresì concordare di dividere il prodotto dopo la conservazione, lavorazione o trasformazione eseguita in comune nei suddetti impianti o di vendere in comune i prodotti conservati, lavorati o trasformati. In mancanza di accordo il mezzadro ha diritto di immagazzinare, lavorare e trasformare la sua quota di prodotto negli impianti aziendali, corrispondendo un equo compenso al concedente. Non sono dovuti dal mezzadro regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi altro compenso in eccedenza alla quota di prodotti e di utili spettanti al concedente. Sono nulle di pieno diritto le relative pattuizioni. Il mezzadro può in qualunque momento, ma in ogni caso non oltre due anni dalla cessazione del rapporto, ripetere quanto il concedente abbia percepito in eccedenza alla quota di una spettanza. Art. 5 Spese per la coltivazione Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attività connesse, ivi comprese quelle per l’impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d’opera, previste dall’art. 2174 Cod. Civ., sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali. Se il mezzadro e sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare senza interessi sino alla scadenza dell’anno agrario le spese indicate nel precedente comma. Art. 6 Direzione dell’impresa mezzadrile Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell’impresa. A tale fine le parti concordano tutte le decisioni di rilevato interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria. In caso di disaccordo, è data facoltà a ciascuna delle parti di chiedere il parere al capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura. Nelle compravendite di cose o prodotti compiute nel comune interesse il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni. Art. 8 Innovazioni Il mezzadro può eseguire, anche se il concedente si opponga, innovazioni dell’ordinamento produttivo, quando il capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura abbia riconosciuto che le innovazioni proposte sono di sicura utilità per la produzione e proporzionate all’equilibrio economico dell’azienda ed allo sviluppo economico della zona. Al mezzadro che esegue tali innovazioni possono essere concessi i contributi e le altre agevolazioni statali previste dalle leggi in vigore. Il mezzadro ha diritto ad una indennità corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta per eseguire le innovazioni di cui al primo comma detratti gli eventuali contributi pubblici. Il pagamento dell’indennità deve essere effettuato entro il termine massimo di tre anni. TITOLO III DELLA COLONIA PARZIARIA Art. 9 Concessione di nudo terreno Nei contratti di colonia parziaria, quando il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili del fondo si dividono nella misura di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono. Se il concedente partecipa in parti uguali con il colono, alle spese di coltivazione, escluse quelle di mano d’opera, non eccedente le normali opere di coltivazione, i prodotti e gli utili si dividono in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono. Tali quote sono modificate proporzionalmente se il concedente partecipa alle dette spese in misura diversa della met9. Comunque la quota di riparto spettante al colono non potrà essere mai inferiore al 50%. Se il concedente partecipa alle spese colturali in misura inferiore alla met9, e comunque se le spese da lui sostenute sono di scarsa entità rispetto alla produzione lorda vendibile il colono può rimborsare tali spese alla chiusura dei conti, dividendo i prodotti e gli utili nella misura di cui al primo comma. Agli effetti del presente articolo si intende per conferimento di nudo terreno quello di nuda terra spoglia di colture arboree od arbustive o con dette coltu re, il valore netto della cui produzione non superi il 10% di quella ricavabile dalle colture erbacee. Il godimento della casa colonica e di costruzioni indispensabili alla coltivazione o all’allevamento di animali di bassa corte, di ovini e suini, nei limiti del fabbisogno familiare secondo gli usi locali, non esclude la qualifica di nudo terreno. Art. 10 Quote di riparto spettante al colono Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo la quota dei prodotti e degli utili spettante al colono per contratto o per uso o per consuetudine locale è aumentata in misura pari al 10% di tale quota. L’aumento è del 5% dell’intera produzione lorda vendibile, se tale misura risulti più favorevole per il colono. La quota dei prodotti ed utili spettante al colono non deve comunque superare, per effetto degli aumenti di cui al precedente comma, il 90% dell’intera produzione lorda vendibile. Art. 11 Concessione separate E’ vietata la concessione separata del suolo e del soprassuolo e comunque delle colture del fondo. I contratti stipulati in violazione di tale divieto sono nulli di pieno diritto. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. La norma del precedente comma non si applica ai contratti in corso. La ripartizione dei prodotti e degli utili del fondo nei rapporti in corso e effettuata coltura per coltura nella misura prevista dal precedente articolo 10. Se le concessioni separate sono state fatte a concessionari diversi, ciascuno di questi può chiedere l’estensione del suo contratto a tutte le colture del fondo. In caso di domande concorrenti deve essere preferito il concessionario titolare del rapporto di maggiore rilevanza economica. Nei rapporti in corso, se le concessioni separate sono state fatte ad uno stesso concessionario, questi ha facoltà di chiedere la estensione, a tutte le colture concesse, del contratto che ritenga per lui più favorevole. |
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